Art. 4.

      1. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i compromessi di cui all'articolo 807 del codice di procedura civile»;

 

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          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Presso le sedi di certificazione di cui al comma 1 possono essere altresì istituite camere arbitrali per la definizione mediante determinazione contrattuale, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i regolamenti precostituiti formulati dalle stesse commissioni ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412 del codice di procedura civile.
      1-ter. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile».